RETI DI IMPRESE IN TUTTA ITALIA PER L’ALLEVAMENTO DEI CROSTACEI
Progettista: Eugenio Ferrari
Una Rete di imprese per l’allevamento dei Crostacei: è la proposta che un importante consorzio per la ricerca applicata sulle BIOTECNOLOGIE MARINE, composto da 5 primari istituti di ricerca universitari e da imprese private intende attivare attraverso ASSORETIPMI e le sue Delegazioni Territoriali ormai capillarmente distribuite sull’intero territorio italiano.
“In Italia i Crostacei che vengono consumati sono per il 90% di importazione dall’Estremo Oriente o da alcune zone del Sud America, dove vengono allevati in condizioni che spesso ne pregiudicano pesantemente la qualità – ci dice la direttrice del consorzio-. Sono le stesse condizioni di precarietà di questi allevamenti e la mancanza di controlli adeguati alla fonte che incidono poi sia sulla qualità del prodotto sia sulla sicurezza alimentare dei consumatori.
Il nostro consorzio si occupa di ricerca applicata e tende quindi a svolgere un ruolo decisivo per il trasferimento di biotecnologie e alimenti di altissima qualità per chiunque sia intenzionato ad avviare attività produttive in questo settore, cosa che contribuirebbe anche ad incentivare sia la piccola impresa che l’occupazione praticamente ovunque ci siano aree pianeggianti vicino al mare disponibili e adatte al posizionamento di impianti appositamente studiati per questo specifico tipo di allevamento.
Per questa e altre ragioni sia di tipo economico sia di tipo qualitativo, non si vede il motivo per cui l’Italia debba rimanere inerte ed accettare passivamente questo status quo, che penalizza enormemente potenzialità di sviluppo di tipo economico, di tipo produttivo, di tipo occupazionale e di assoluta maggior sicurezza anche per quanto riguarda la qualità del prodotto e la tutela dei consumatori.”
A CHI CI RIVOLGIAMO
L’allevamento dei crostacei rappresenta una eccezionale alternativa per chiunque, imprenditori già del settore o anche start up, sia interessato ad investire in una attività per la produzione di questi prodotti la cui domanda non subisce flessioni di mercato, anzi è in costante aumento.
In questa ricerca preliminare ci rivolgiamo quindi:
- - ad imprenditori del settore ittico
- - a chi produce mangimi
- - ad aziende produttrici di Serre Fotovoltaiche
- - a chi si occupa di gestione e manutenzione di impianti a terra vicini al mare
- - a catene di distribuzione di alimenti
- - ad industrie del settore alimentare che vogliano diversificare le proprie produzioni in nuovi settori
- - a gruppi di ristoratori che vogliano investire direttamente anche nella produzione
- - a neoimprenditori o start up
e a chiunque voglia investire in un’attività i cui margini potrebbero consentire il recupero dell’investimento iniziale in meno di tre anni, pensando non solo al consumo interno ma anche ad attività di esportazione.
Pensiamo che sia anche una ottima opportunità di diversificazione rispetto a produzioni alimentari, di allevamento o agricole già attive.
PERCHE’ LE RETI DI IMPRESE
Come quasi tutte le attività di produzione agricola e di allevamento, anche questo particolare settore è tipicamente rappresentato da una filiera, nella quale si identificano alcuni passaggi che possono più convenientemente essere portati avanti da imprese tra di loro strettamente interconnesse per successive fasi di lavorazione, e contemporaneamente specializzate ognuna in una singola fase del processo.
Nel caso specifico dell’allevamento dei Crostacei possiamo identificare:
- - Imprese produttrici di mangimi
- - Imprese per la produzione, ingrasso, allevamento
- - Imprese per la trasformazione, confezionamento del prodotto finito, catena del freddo
- - Imprese commerciali e di distribuzione di alimenti locale/nazionale, GDO
Crediamo quindi che il range di possibili interlocutori interessati a questo specifico prodotto sia particolarmente ampio e ben si adatti soprattutto alla costituzione di RETI DI IMPRESE tra produttori interessati ad investire costituendo una filiera strettamente interconnessa per fasi successive di lavorazione, che va dalla preliminare produzione del mangime fino al banco del supermercato, sia per prodotti freschi che surgelati.
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALLEVAMENTO
Dal punto di vista degli impianti, stiamo parlando di sistemi di ricircolo auto depurativi, costruiti a terra.
Gli impianti sono costituiti da vasche in serre a sistema di ricircolo alimentate da acqua marina, autodepurative, funzionanti a energia rinnovabile e per questo i siti devono essere costituiti aree pianeggianti e vicino al mare.
Questo implica come vincolo la vicinanza a non più di 1 km dalla costa per consentire, attraverso tubature e canalizzazioni, di disporre di una quantità di acqua necessaria e sufficiente a consentire il pieno funzionamento e il corretto allevamento in ambiente costantemente depurato e controllato.
Il ricircolo e il riscaldamento dell'acqua (mantenuta a temperatura costante a 28°) sono garantiti da un sistema elettrico alimentato a energia rinnovabile da Serre Fotovoltaiche, che costituiscono la struttura di copertura delle vasche e consentono contemporaneamente l'autosufficienza energetica di tutto l'impianto.
Tornando al paragone con i paesi da cui importiamo questi stessi prodotti, la produttività che questi impianti consentono, utilizzando mangimi di qualità elevata e di derivazione esclusivamente biologica, è pari a circa 5 kg/mq ogni due mesi, contro una produttività che ad esempio in alcune zone del Sud America arriva ad appena 0,5 kg /mq (allevati a terra direttamente, scarsi o assenti controlli sulle deiezioni ecc).

Le professionalita' che occorrono per il funzionamento ottimale dell’impianto sono:
- un responsabile Biologo marino oppure veterinario ittiopatologo
- tecnici esperti di acquacoltura
- operai : elettricista-ecc..
Le tipologie di crostacei previste sono:
- Japonicus, mazzancolla, keraturus ( tipi di gamberi )
- astice ( lupicanti :hommarus gammarus),
gamberi di pezzatura di circa 25gr.
INVESTIMENTO: SCHEMA BASE E TEMPI DI RECUPERO
Si parte da un investimento minimo di circa 1.500.000 euro per avere un utile netto positivo gia’ dal secondo anno di gestione : l’impianto ottimale dovrebbe essere costituito da 5 moduli piu’ eventualmente 1 di avannotteria, l’impianto e’ modulare, ogni modulo costa circa 250.000 euro e produce circa 18 tonn/anno, che, al prezzo di vendita all’ingrosso stimato in 16 €/kg porta un ricavo annuo pari a 288.000 €/modulo.
Sono previsti piu’ o meno due anni per l’ammortamento dei costi di impianto, tre anni per il raggiungimento del Break Even Point inclusi quindi costi di avviamento e variabili di gestione.
COSTITUZIONE DELLA RETE
L’impianto qui descritto costituisce solo la parte centrale e il fulcro dell’intera filiera.
La motivazione per ipotizzare che sia l’impianto che l’intero schema di produzione possa essere convenientemente inteso come un PROGETTO DI RETE deriva dalle Imprese che sussistono a monte e a valle dell’impianto stesso.
A monte possiamo identificare i produttori di mangimi, il proprietario del terreno, i posatori dell’impianto e dei sistemi di messa in opera (canalizzazioni e tubature).
A valle dell’impianto si possono identificare le imprese di trasformazione del prodotto finito, le aziende di distribuzione di prodotti freschi e surgelati, e anche ad esempio gli stessi ristoratori di una determinata zona o comprensorio interessati a prodotti di altissima qualità.
FONDI AGEVOLATI DISPONIBILI
Fondi agevolati disponibili: FEP( fondo europeo per la pesca ) dal 2014 diventera’ FEAMP ( fondo affari marittimi e acquacoltura ) , contratti di sviluppo per le filiere
MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INIZIATIVA
ASSORETIPMI sarà interlocutore unico tra le manifestazioni di interesse che perverranno e il consorzio proponente dell'iniziativa che detiene i brevetti tecnologici, e inoltre si occuperà in esclusiva della divulgazione di questo PROGETTO DI RETE attraverso i propri canali di diffusione e le Delegazioni Territoriali presenti in Italia e all’Estero. Inviare le manifestazioni di interesse esclusivamente a:
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Eugenio Ferrari
Presidente ASSORETIPMI
www.assoretipmi.it
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Skype: eugeniof1310
Tel. + 39 348 2610825
Ulteriori dettagli sono visibili nell'Area Riservata -"Progetti" in base agli accessi consentiti dal Responsabile del Progetto che, nel suo spazio dedicato, può gestirne la visibilità secondo vari livelli di accesso, privacy e riservatezza.
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Autore: Donato Nitti
Il 13 dicembre 2012 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 5626 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
Il testo è identico a quello approvato dal Senato il 6 dicembre 2012, per cui la legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto legge convertito, con indicate le modifiche apportate dalla legge di conversione è disponibile a questo link.
Molto interessante è anche la Scheda di Lettura predisposta dal Servizio Studi, Dipartimento delle Attività Produttive della Camera. Ne trascrivo un estratto, il testo integrale è disponibile a questo link
Le parole in grassetto e corsivo sono presenti nel testo originario.
Articolo 36, commi 4 e 5
(Contratti di rete)
Il comma 4 introduce nelle norme riguardanti il contratto di rete la precisazione che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non e’ dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l’iscrizione nel registro delle imprese.
In particolare, si dispone che in generale il contratto di rete che preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, a meno che la rete non si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica. L’organo comune agisce in rappresentanza
- della rete, quando essa acquista soggettività giuridica,
- degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto (salvo che sia diversamente disposto nello stesso), in assenza della soggettività,
nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza
Secondo la relazione illustrativa, si intende in tal modo chiarire la portata della norma contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (articolo 45), che, modificando le disposizioni in materia di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete. Secondo la relazione illustrativa, infatti, l’assetto normativo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legge in esame avrebbe rischiato di paralizzare il processo di diffusione dei contratti di rete, a causa di alcune incertezze nell’impianto normativo.
Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal D.L. n. 5/09 (comma 4-quater dell’art. 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole.
Più precisamente le norme dispongono che il contratto di rete sottoscritto da imprenditori del comparto agricolo possa godere dell’assistenza di una, o più, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano partecipato alla redazione finale dell’accordo. Detta assistenza sarebbe ammessa “ai fini degli adempimenti pubblicitari” di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto legge n. 5/09.
In merito, il comma 4-quater dispone che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le disposizioni si applicano anche alle modifiche al contratto, che saranno iscritte presso la sezione del registro in cui è iscritta l’impresa indicata nell’atto modificativo.
Ad un diverso regime pubblicitario, riservato al settore agricolo, fa riferimento la relazione illustrativa, secondo la quale con il comma 5 “viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibili ai terzi l’accordo, quello della redazione nel settore agricolo, dello stesso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative…”.
La medesima relazione richiama poi la “particolare esperienza” acquisita dalle organizzazioni agricole in sede negoziale in applicazione dell’articolo 45 della legge n. 203/82, con la quale è stata rigidamente disciplinata la stipula dei contratti agrari, e sono ope legis stati convertiti i precedenti contratti associativi (il più importante erano quelli di mezzadria).
Detto articolo 45, novellando la legge n. 11/71 sull’affitto dei fondi rustici, ha previsto la possibilità di concludere accordi in deroga alla disciplina vincolistica in materia di contratti agrari, a condizione che le parti siano assistite dalle “rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.”. La presenza quindi di organizzazioni rappresentative dei contrapposti interessi sarebbe l’elemento che consente di deviare dalla disciplina statuita per legge, “modellando” il contratto d’affitto alle specifiche esigenze delle parti; la rilevanza che assume tale presenza ha indotto peraltro taluni a dubitare che le parti possano ricevere assistenza dalla medesima organizzazione professionale.
Si osserva che non sembra risultare con chiarezza se l’assistenza delle organizzazioni professionali nella stipula del contratto di rete debba intendersi come sostitutivo dell’atto di iscrizione nel registro delle imprese.
Articolo 36, comma 4-bis
(Soggettività giuridica della rete di imprese)
Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica.
In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato
- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- per atto firmato digitalmente.
Al riguardo si segnala che, probabilmente per un refuso, la norma sostituisce tutto l’ultimo periodo del comma 4-quater dell’articolo 3 del D.L. 5/2009 e non solo le parole finali “con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”.
Occorre dunque valutare l’impatto della sostituzione di tutto l’ultimo periodo del comma 4-quater dell’articolo 3 del D.L. 5/2009 ad opera del comma 4-bis in esame, alla luce delle osservazioni della relazione illustrativa circa le incertezze normative in merito all’acquisto della soggettività giuridica, in particolare nel caso in cui sia costituito il fondo comune (nel qual caso veniva data la facoltà alla rete di iscriversi nel registro delle imprese e quindi di acquistare la soggettività giuridica), richiamate nel commento al precedente comma 4. Con la sostituzione di tutto l’ultimo periodo, e non solo delle parole “con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica”, infatti, tale distinzione viene meno.
Articolo 36, commi 5-bis e 5-ter
(Contratto di rete e contenuto degli atti notarili)
Durante l’esame al Senato sono stati aggiunti il comma 5-bis ed il comma 5-ter recanti, rispettivamente, alcune modifiche al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili.
La prima modifica, indicata alla lettera a), aggiunge un’ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009,
La seconda modifica, prevista dalla lettera b), inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-bis all’art. 37, in base al quale le disposizioni recate da tale articolo, concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.
L’art. 37 del D.lgs. n. 163 del 2006 , come da ultimo modificato dal decreto legge n. 95 del 2012, reca la disciplina sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. Si rammenta, in estrema sintesi, che, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Invece, nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. L’articolo disciplina quindi i requisiti e le modalità di partecipazione alle gare per i diversi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Il comma 5-ter novella la legge notarile (legge n. 89 del 1923) per quanto attiene al contenuto dell’atto del notaio (art. 51).
Attualmente, il secondo comma dell’art. 51 dispone che le parti intervengono all’atto notarile per mezzo di un rappresentante, occorre che l’atto stesso dia conto dei dati anagrafici non solo della parte ma anche del suo rappresentante intervenuto. Il secondo periodo aggiunge che la procura deve essere allegata all’atto in originale o in copia, a meno che l’originale o la copia non si trovi già negli atti del notaio che procede.
La modifica introdotta dal disegno di legge di conversione esclude che la procura debba essere allegata all’atto notarile anche quando la procura stessa risulti già iscritta nel registro delle imprese.
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