SCHEDA DI SINTESI
LEGGE 190/2014
CREDITO D’IMPOSTA
PER ATTIVITA’ DI
RICERCA E SVILUPPO
2015-2019
Beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione, settore, forma giuridica e regime contabile adottato.
Spese Agevolabili
Sono agevolabili i seguenti costi, sostenuti per attività di ricerca industriale, ricerca di base e sviluppo sperimentale:
a) spese relative al personale altamente qualificato - dipendente o in rapporto di collaborazione con l’impresa - impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di laurea magistrale in determinate discipline tecniche o scientifiche oppure di dottorato di ricerca (oppure iscritto a ciclo di dottorato);
b) costi relativi a contratti di ricerca con università, enti di ricerca e altre imprese (comprese le start up innovative), purché non si tratti di imprese collegate alla beneficiaria;
c) costi per le competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne;
d) quota parte di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario pari ad almeno € 2.000, per il periodo di utilizzo nel progetto;
e) spese per l’eventuale certificazione dei costi sostenuti rilasciata da revisore contabile, per un importo annuale max di € 5.000, ma solo nel caso di imprese prive di collegio sindacale e non soggette a revisione.
Le spese di ricerca e sviluppo sostenute in ciascun esercizio devono essere pari ad almeno 30.000 euro.
Agevolazione
Il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in ciascun anno, a decorrere dal 2015 e fino al 2019, incrementali rispetto a quelle del triennio 2012-2014.
La percentuale del credito d’imposta è ridotta al 25% per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali, quota parte di strumenti e attrezzature di laboratorio.
Importo massimo annuo dell’agevolazione per impresa: € 5 mln.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 e non è soggetto ai limiti annuali dei crediti d’imposta di € 250.000 e di € 700.000.
Adempimenti per l’ottenimento dell’agevolazione
Per ottenere il credito d’imposta le imprese devono:
1. avvalersi di apposita certificazione dei costi sostenuti rilasciata da parte di un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti o dal collegio sindacale o da società di revisione legale. Le imprese non soggette a revisione legale o prive di collegio sindacale devono comunque disporre della suddetta certificazione.
Le imprese dotate di bilancio certificato non sono tenute a disporre della suddetta certificazione.
2. indicare il credito d’imposta nella relativa dichiarazione dei redditi.
Nota per le reti d’impresa
Mentre le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, per le “reti contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico- soggettive dei partecipanti alla rete. Ai fini fiscali, come chiarito dalla Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013,l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune.
Per gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza– è, invece, necessario che la singola impresa o l’eventuale capofila” ribalti” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Di conseguenza, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.
Parimenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, queste ultime hanno diritto al credito di imposta.
Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare n.5/E del 16 Marzo 2016
Per info e supporto: assoretipmi@gmail.com